Come è disciplinato l'inquadramento Inps delle aziende agricole?
Legge 240/1984 L'art. 1, legge 240/1984, dispone che le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. La particolarità non riguarda le cooperative di semplice produzione o allevamento nonché quelle di servizi e le stalle sociali (Circolare n. 155 del 6.7.1984, n. 267 del 17.12.1984). Il concetto di prevalenza va inteso in senso quantitativo (oltre il 50% dell'intera quantità trasformata, manipolata e commercializzata) e deve essere valutato sulla base dei parametri della normalità e della continuità, da accertare non in una singola fase o ciclo di lavorazione ma in un arco temporale non ristretto, comunque superiore all'annualità.
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