Le indennitá per infortunio sono pignorabili?
In forza dell'art.110 dpr 1124 del 1965
Il credito delle indennità fissate dal presente decreto non può essere ceduto per alcun titolo né può essere pignorato o sequestrato, tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto, con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto .
1. La Corte costituzionale, con sentenza 4-9 maggio 1973, n. 55 ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente al periodo: "tranne che per spese di giudizio alle quali l'assicurato o gli aventi diritto con sentenza passata in giudicato, siano stati condannati in seguito a controversia dipendente dall'esecuzione del presente decreto" e, successivamente, con sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 572, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo nella parte in cui non consente, entro i limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari dovuti per legge delle rendite erogate dall'INAIL.
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