giovedì 9 novembre 2017

Come è regolamentato il periodo di prova nel ccnl DIPENDENTI DA AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO STUDI E/O SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI ALLA PROPRIETÀ IMMOBILIARE ?

Art. 89 Durata

Qualora l’assunzione sia disposta con periodo di prova, questi deve risultare da atto scritto.

La durata del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
livelli                giorni
Q e I°               180 giorni di calendario
II° e III°           90 giorni di calendario
IV° e V°          60 giorni di lavoro effettivo
VI° e VII°        20 giorni di lavoro effettivo

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte e dall’altra senza preavviso. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato, a tutti gli effetti, nell’anzianità di servizio.  

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