Il distacco e l'appalto illeciti sono depenalizzati?
In materia di lavoro somministrato, in assenza di un'espressa esclusione, si intendono depenalizzate le fattispecie disciplinate dall'art. 18 del D.Lgs. n. 276 del 2003, punite con la sola pena pecuniaria, tra cui il reato di "appalto illecito" e di "distacco illecito", essendo, tali fattispecie di reato, nella loro ipotesi base, punite con l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Ne consegue che per dette fattispecie deve pronunciarsi sentenza di assoluzione, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con conseguente trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa. Cass. pen. Sez. III, 07/07/2016, n. 43926
Ad opera dell'art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016, si è determinata la sopravvenuta abrogazione dell'art. 18, co. 5-bis, D.Lgs. n. 276/2003, che punisce l'appalto ed il distacco di manodopera privi dei requisiti rispettivamente sanciti dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 276/2003, salvo che il fatto sia commesso mediante lo sfruttamento dei minori (che, di regola, si ha con l'avviamento al lavoro di soggetti minori di 15 anni o che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria, o ancora minori compresi tra i 15 e i 18 anni per adibirli ai lavori espressamente vietati dall'art. 6, L. 17 ottobre 1967, n. 977, come modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e quindi dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262). Cass. pen. Sez. III, 10/02/2016, n. 10484
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