La trasferta erogata continuativamente subisce un differente trattamento contributivo?
In base a Cass. civ. Sez. Unite, 15/11/2017, n. 27093
In materia di trattamento contributivo dell'indennità di trasferta, alla stregua dei criteri di interpretazione letterale, storica, logico-sistematica e teleologica, l'espressione "anche se corrisposta con carattere di continuità", presente sia nell'art. 11 della L. 4 agosto 1984, n. 467, sia nel vigente art. 51, comma 6, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, deve essere intesa nel senso che l'eventuale continuatività della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l'assoggettabilità al regime contributivo (e fiscale) meno gravoso (di quello stabilito in via generale per la retribuzione imponibile), rispettivamente previsto dalle citate disposizioni.
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