mercoledì 15 novembre 2017



Come può essere determinato in via presuntiva il danno alla professionalità?

Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.,09-11-2017, n. 26593 riassume i principi giurisprudenziali sul punto:

"3.1. che per il resto il terzo, il quarto e il quinto motivo sono infondati in quanto il giudice di appello non ha ritenuto il danno in re ipsa bensì, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che l'esistenza del danno può essere desunta in via presuntiva da elementi di fatto quali "il periodo di inattività, la lunga durata della dequalificazione, la elevata professionalità, la specializzazione, l'esperienza acquisita dalla lavoratrice, insieme alle inevitabili ripercussioni della dequalificazione nell'ambiente di lavoro, in termini di immagine, e sulle prospettive future di lavoro";

3.2. che la sentenza impugnata sul punto è conforme all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 19778/2014; Cass. n. 4652/2009; Cass. n. 28274/2008), sicchè non si ravvisano i vizi denunciati in quanto, da un lato, è corretto il ricorso alla prova presuntiva, dall'altro "spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico " (Cass. 28.10.2014 n. 22801);

3.3. che il danno alla professionalità può essere liquidato in via equitativa (Cass. n. 19778/2014; Cass. 15915/2009; Cass. 4652) e che a tal fine si deve ritenere " non privo di concretezza il ricorso in via parametrica alla retribuzione..., posto che, indubbiamente, non può negarsi che elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenutò professionale delle mansioni sicchè essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione..." (Cass. n. 12253/2015);

3.4. che la liquidazione del danno non patrimoniale in via equitativa resta affidata ad apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità purchè la motivazione della decisione dia conto del processo logico attraverso il quale si è pervenuti alla liquidazione, indicando i criteri assunti a base del procedimento valutativo (Cass. n. 1622/2015; Cass. 5090/2016);

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