Nella fase sommaria del rito Fornero operano le preclusioni di cui agli artt. 414 e 416?
Le sezioni
unite della Corte di cassazione: (2014 n. 19674) hanno evidenziato “La prima fase è caratterizzata dalla
mancanza di formalità: non c'è - rispetto al rito ordinario (quello delle
controversie di lavoro) - il rigido meccanismo delle decadenze e delle
preclusioni di cui agli artt. 414 e
416 cod. proc. civ.; l'istruttoria, essendo limitata agli atti di
istruzione indispensabili, è semplificata o sommaria quale quella così
qualificata nel procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c. e segg..”
Ed ancora:
La
fase introduttiva del giudizio di cui all’art. 1, cc. 47 ss., l. n. 92/12 ha
natura sommaria, non cautelare; qualificazione da ricondursi alla natura “semplificata”
dell’attività istruttoria consentita al giudice di questa fase, paragonabile a
quella di cui al procedimento sommario di cognizione, nonché alla mancanza di
formalità conseguente all’inapplicabilità delle decadenze e delle preclusioni
di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. (Cass. 20/11/2014 n. 24790)
Peraltro
come argomentato dalla giurisprudenza di merito (in particolare Tribunale di
Reggio Calabria con ordinanza del 28.2.2013) “Il primo grado si articola in due
fasi: una prima fase, a cognizione sommaria, che si definisce con ordinanza,
avverso la quale può proporsi giudizio di "opposizione", che si
definisce con sentenza.Con riguardo alla prima fase il comma 48 dell'art. 1
L92/2012 recita: " … Il ricorso
deve avere i
requisiti di cui all'articolo 125 del codice di procedura
civile. … il giudice fissa con decreto l'udienza di
comparizione delle parti. …
assegna un termine per la notifica del ricorso e del decreto non inferiore a
venticinque giorni prima
dell'udienza, nonche' un termine, non inferiore a cinque giorni prima
della stessa udienza, per la
costituzione del resistente. … Qualora dalle parti siano prodotti
documenti, essi devono
essere depositati presso la cancelleria in duplice copia".
Il
successivo comma 49 prevede che: "Il
giudice, sentite le parti e omessa ogni formalita' non essenziale al
contraddittorio, procede nel modo che ritiene piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili richiesti dalle
parti o disposti d'ufficio, ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura
civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all'accoglimento o
al rigetto della domanda".
Il
legislatore, nel dichiarato intento di assicurare la speditezza del
procedimento, ha modellato uno strumento processuale estremamente agile,
specialmente nella prima fase sommaria:
- per la forma del ricorso, stante l'espresso
richiamo dell'art. 125 cpc, norma che indica il contenuto degli "atti di parte" e che vale anche per la
memoria difensiva di parte resistente, per la quale non vi è alcuna specifica
previsione nei commi da 48 a 50 dell'art. L 92/12;
- per la mancata
previsione di termini di decadenza sia con riguardo alle eccezioni non
rilevabili d'ufficio (le domande riconvenzionali e la chiamata di terzo in
causa devono ritenersi inammissibili in questa fase), sia con riguardo alle
richieste istruttorie ed alla produzione di documenti;
- per il fatto che si svolge
nel contraddittorio delle parti ma "omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio";
- per la previsione di attività
istruttoria limitata agli "atti
di istruzione indispensabili" (l'art. 420 cpc parla, invece, di mezzi
di prova "rilevanti").
Invece, per quanto riguarda
il giudizio di "opposizione" avverso l'ordinanza emessa nella prima
fase, il comma 53 prevede che: "L'opposto
deve costituirsi mediante deposito in cancelleria di memoria difensiva a norma e con le decadenze di cui all'articolo 416
del codice di procedura civile. Se l'opposto intende chiamare un terzo in causa deve, a
pena di decadenza, farne dichiarazione
nella memoria difensiva". Pertanto, il dato testuale di cui al
comma 48 dell'art. 1 L. 92/2012, nonché il raffronto tra il "procedimento
sommario" della prima fase (commi
48-50) ed il "giudizio di opposizione" (commi 51-57 e, in particolare,
comma 53), consentono di escludere che possa essere dichiarata la decadenza per
le eccezioni non rilevabili d'Ufficio che il convenuto abbia sollevato nella
memoria difensiva, ma costituendosi solo all'udienza di comparizione e non nel
termine assegnato dal giudice.
Dello stesso parere la dottrina per la quale “l’atto di costituzione consisterà in una
memoria difensiva, ma con esclusione delle rigide barriere preclusive previste
dal rito lavoro. La dottrina è unanime sull’assenza di barriere preclusive e di
termini decadenziali, tanto per l’attore quanto per il convenuto nella fase
sommaria del rito licenziamenti e ciò sia con riferimento alle istanze ed al
potere di allegazione, sia con riferimento ai mezzi di prova (in Il rito
speciale per l’impugnazione dei licenziamenti, di Virginia Petrella; cfr. sul punto D. D. DALFINO, Il nuovo
procedimento in materia di impugnativa del licenziamento (nella L. 28 giugno
2012, n. 92), in Giusto proc. civ., 2012, 759 ss, 784; P. SORDI, L’ambito di
applicazione del nuovo rito per l’impugnazione dei licenziamenti e disciplina
della fase di tutela urgente, Relazione all’incontro di studio organizzato dal
C.S.M. sul tema La riforma del mercato del lavoro nella legge 28 giugno 2012,
n. 92, Roma 29-31 ottobre 2012;, § 36; F.P. LUISO, R. TISCINI, A. VALLEBONA, La
nuova disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti, Torino 2013;, 112
ss.; C. CONSOLO, D. RIZZARDO, Vere o presunte novità, sostanziali e
processuali, sui licenziamenti individuali, in Corriere giur., 2012, 736;
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