Gli istituti di patronato possono rendere informazioni nel giudizio previdenziale?
c.p.c. art. 446. Istituti di patronato e di assistenza sociale.
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425
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