Di chi è la competenza in caso di richiesta di restituzione dell'alloggio concesso al dipendente?
Cass. civ. Sez. lavoro, 02-12-1988, n. 6544
La controversia promossa dal datore di lavoro, nei confronti del proprio dipendente, per conseguire il rilascio dell'alloggio concessogli per l'espletamento delle relative mansioni, in conseguenza dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, negata dal convenuto, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, dato che investe la cessazione o meno del suddetto rapporto, come presupposto indispensabile del preteso rilascio dell'immobile.
In numerose occasioni la giurisprudenza della S.C. ha avuto motivo di affermare che la controversia individuale di lavoro è ravvisabile tutte le volte in cui si discuta dell'esistenza, del modo di essere e degli effetti di un rapporto di lavoro, ovvero comunque di interessi sorti in dipendenza di un siffatto rapporto, che viene a costituirne, corrispondentemente, la base ineliminabile e caratterizzante. Il che può ravvisarsi, eccezionalmente, anche quando le parti in lite non coincidono coi soggetti del rapporto di lavoro (cfr. ad es. Cass. n. 4332-82), purché esso sia dedotto come titolo della pretesa, cioé come suo presupposto giuridico necessari, e non come mera "occasione" o "circostanza esterna".
A maggior ragione si deve ritenere realizzata tale condizione di competenza in un caso come quello di specie, in cui vi è coincidenza tra le originarie parti in causa e i soggetti del rapporto di lavoro, e in cui il petitum e la causa petendi trovano matrice in tale rapporto e, lungi del configurarsi in modo autonomo e disgiunto rispetto ad esso, attengono alla sua continuazione, oggetto di contestazione tra le parti (cfr. ad es., per utili riferimenti, Cass. n. 4780-85, che ha affermato il principio che la domanda con cui l'amministratore del condominio, a seguito del licenziamento del portiere, chieda il rilascio dell'alloggio al predetto concesso in (parziale) corrispettivo del servizio prestato appartiene ala competenza del giudice del lavoro (senza che possa comportare esclusione l'eccezione, sollevata dall'ex dipendente, dell'instaurazione di un rapporto di comodato successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, attenendo tale eccezione al merito della domanda). Per questi motivi chiede che la Corte Suprema di Cassazione in camera di consiglio, pronunciando sulla richiesta d'ufficio di regolamento, dichiari la competenza del Pretore di S. Anastasia, con le conseguenze di legge". La Corte, condividendo le suesposte considerazioni, che fa proprie, decide in conformità.
Cass. civ. Sez. III, 09/05/1987, n. 4301
La controversia promossa dal condominio di un edificio nei confronti del proprio portiere, che sia rivolta a conseguire il rilascio dell'alloggio concessogli per l'espletamento delle relative mansioni, quale effetto dell'accertamento dell'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, negata dal convenuto, spetta alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, dato che investe la cessazione o meno del suddetto rapporto, come presupposto indispensabile del preteso rilascio.
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