Quando si ha l'obbligo di consegnare la busta al lavoratore?
Tribunale Roma, Sez. lavoro, 07/10/2024, n. 9822
Benché gli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953 riferiscano l'obbligo del datore di lavoro di consegna del prospetto paga "all'atto della corresponsione della retribuzione" ed al "momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione", si ritiene che tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso di riferire l'obbligo di consegna al momento in cui sorge il diritto al pagamento della retribuzione ciò al fine di consentire al lavoratore di verificare immediatamente la corrispondenza con la retribuzione ricevuta, essendo evidente che il sorgere di un'obbligazione stabilita dalla legge non può dipendere da un fatto - il pagamento - rimesso alla volontà del debitore. Ne consegue che il datore di lavoro il quale non provveda alla corresponsione della retribuzione non può ritenersi, in conseguenza di tale inadempimento, esentato anche dall'obbligo di consegna al lavoratore della busta paga. In tal caso, infatti, se da un lato tale adempimento non ha più la finalità di consentire al lavoratore di confrontare la corrispondenza tra quanto di fatto percepito e quanto riportato in busta paga, dall'altro, soddisfa comunque l'esigenza del lavoratore di avere contezza dell'ammontare del proprio credito anche al fine di approntare una tutela delle proprie ragioni eventualmente anche in sede giudiziaria
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