Come è regolamentata la durata del patto di prova dalla legge 203 del 2024?
In forza dell'art. 13 l. 203 del 2024 (in vigore dal 12 gennaio 2025)
1 . All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti:
«Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova
è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere
inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore
a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi».