lunedì 31 luglio 2023

 Quando può essere ritenuta tenue in sede penale la violazione dell'art. 4 della L. 300 del 1970?

Cass. pen., Sez. III, 09/06/2023, n. 32733

In tema di tenuità del fatto, la condotta susseguente il reato è elemento di considerazione nell'ambito della complessiva valutazione dei requisiti per l'applicazione della causa di non punibilità nel caso concreto, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo. Ove siano contestati i reati di cui agli artt. 4, comma 1 e 38, comma 1, della L. n. 300 del 1970, è corretta la sentenza – se congruamente motivata – con cui il giudice abbia ritenuto la particolare tenuità per avere, il datore di lavoro imputato, eliminato le conseguenze del reato avendo ottenuto l'autorizzazione all'impiego dei mezzi di controllo dei lavoratori e corrisposto la sanzione amministrativa.

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