giovedì 13 luglio 2023

 Nell'opposizione a cartella esattoriale con cui l'INPS richiede il pagamento dei contributi è possibile per l'ente limitarsi a richiamare le risultanze del verbale ispettivo?



Cass. 11/07/2023, n. 19774

Nell'ambito peculiare del processo di opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi e premi ove l'ente previdenziale, benché convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, una non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., in cui le parti possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. Tale principio è riferibile anche al giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verifica ispettiva, in cui il ricorrente agisce per affermare l'inesistenza del diritto, di cui è titolare l'INPS, che diviene oggetto dell'accertamento giudiziale. In tal caso non è possibile attribuire efficacia di allegazione a fatti contenuti in un atto extraprocessuale quale è il verbale ispettivo, poiché altrimenti si interromperebbe la circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416 cod. proc. civ.

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