martedì 11 luglio 2023

 Occorre effettuare ai fini della validità del licenziamento disciplinare  la preventiva contestazione disciplinare in caso di fatti costituenti reato?


Tribunale Castrovillari, Sez. lavoro, 30/06/2023, n. 1199

Il licenziamento per giusta causa irrogato direttamente al prestatore in assenza di una precedente contestazione scritta degli addebiti disciplinari incorre in una illegittimità di natura sostanziale, riconducibile alla violazione di una norma imperativa, che lo vizia in modo indipendente dall'accertamento svolto in sede penale successivamente sulla sussistenza dei fatti, in quanto collegata alla compromissione della funzione di garanzia del procedimento disciplinare e dei principi di civiltà giuridica connessi alla necessità di previa contestazione e corretto addebito del fatto posto alla base del licenziamento disciplinare, finalizzati a fornire al lavoratore un'effettiva possibilità di replica e difesa prima che il licenziamento venga disposto. Ne consegue che l'accertamento in sede penale dei fatti che integrano la giusta causa del licenziamento non opera come una sanatoria omnicomprensiva di ogni possibile vizio del licenziamento che, sebbene in concreto si riveli giustificato, resta comunque illegittimo, in quanto posto in essere al di fuori delle garanzie di legge che presidiano l'esercizio del potere disciplinare, che non sono di mera forma, ma di sostanza, né possono essere obliterate alla luce di una prospettiva a posteriori sui fatti, che è quella acquisita sulla base della sentenza penale.

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