Quali sono i limiti di operatività dell'art. 2113 cc?
Tribunale Avezzano Sez. lavoro, 03/12/2021
In tema di rinunzie e transazioni dei diritti del prestatore di lavoro, il "discrimen" tra il campo di applicazione dell'art. 2113 cod. civ. ed il regime generale di nullità è costituito dalla natura dei relativi diritti: da un lato, i diritti assolutamente indisponibili (primari o strettamente personali), i cui atti dispositivi sono radicalmente nulli e restano fuori dal campo di applicazione dell'art. 2113 cod. civ.; dall'altro lato, i diritti, di natura patrimoniale, che, pur essendo posti da norme inderogabili, non sono assolutamente irrinunziabili e rientrano pertanto nel perimetro applicativo dell'art. 2113 cod. civ. Tale distinzione è alla base del principio secondo cui sono radicalmente nulle ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. e, pertanto, sottratte alla disciplina di cui all'art. 2113 cod. civ. (anche per quanto attiene al termine di decadenza ivi previsto), le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti futuri, mentre l'ambito di operatività dell'art. 2113 cod. civ. riguarda rinunce o transazioni aventi ad oggetto diritti sì indisponibili, ma già entrati nel patrimonio del lavoratore (Nel caso di specie, rigettando il ricorso del lavoratore, il giudice del foro abruzzese, nell'escludere che le rinunce alle pretese retributive contenute nelle due transazioni sottoscritte con il datore di lavoro avessero ad oggetto diritti non ancora acquisiti al patrimonio del ricorrente, ne ha di conseguenza escluso la nullità ex art. 1418 cod. civ., il cui rilievo avrebbe sottratto l'impugnativa degli atti negoziali al termine di decadenza stabilito dall'art. 2113 cod. civ.)
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