La mancata indicazione delle generalità dei testi nel ricorso o nella costituzione determina decadenza dalla prova testimoniale?
Cass. 01/12/2021, n. 37773
Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l'atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l'enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all'esercizio del potere-dovere di cui all'art. 421, comma primo, cod. proc. civ., avente ad oggetto l'indicazione alla parte istante della riscontrata irregolarità e l'assegnazione di un termine perentorio per porvi rimedio, formulando o integrando le indicazioni relative alle persone da interrogare o ai fatti sui quali debbono essere interrogate; l'inosservanza di detto termine produce la decadenza dalla prova, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile nemmeno sull'accordo delle parti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda del lavoratore volta ad ottenere la corresponsione di somme pretese a titolo di lavoro straordinario, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata in quanto la corte territoriale, condividendo l'iter motivazionale del giudice di primo grado, aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dal lavoratore in quanto carente dell'indicazione dei nominativi dei testi da escutere).
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