Contro chi può essere esercitata l'azione di regresso dell'Inail?
Cass. 07/12/2021, n. 38882
La speciale azione di regresso spettante all'INAIL, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 ed 11, è esperibile non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche verso tutti i soggetti che, chiamati a collaborare a vario titolo nell'assolvimento dell'obbligo di sicurezza in ragione dell'attività svolta, siano gravati di specifici obblighi di prevenzione a beneficio dei lavoratori assoggettati a rischio. Ne consegue che anche il legale rappresentante della società, in assenza di specifiche deleghe sulla sicurezza, operando quale responsabile dell'organizzazione produttiva all'interno dell'ambiente di lavoro ed ingerendosi in concreto nella stessa, risponde solidalmente con la società stessa in sede di regresso nei confronti dell'INAIL ove si accerti la responsabilità nell'accadimento dell'infortunio (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall'Istituto previdenziale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale erroneamente escluso la responsabilità del legale rappresentante della società di capitali e datrice di lavoro, nonostante dal rapporto organico dello stesso con la persona giuridica ed in assenza di una valida delega in materia di prevenzione conseguisse la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori; nella circostanza era stata accertata la responsabilità della società, la quale non aveva adottato i sistemi di sicurezza idonei ad evitare il grave infortunio sul lavoro, nonché in via incidentale la responsabilità penale del datore di lavoro per il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla tutela del lavoro, sicché, non essendo emersa la delega delle funzioni relative alla sicurezza sul lavoro a specifico preposto, a rispondere in via solidale – in via di regresso – erano tenuti tanto la società quanto il legale rappresentante).
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