sabato 10 aprile 2021

Quando l'appalto di opere e servizi è illecito? 

Cass. 06/04/2021, n. 9231

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276 del 2003, l'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera é lecito purché il requisito dell'"organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore", costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. Viceversa, si configura un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo ed organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest'ultimo l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.

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