Quando l'appalto di prestazione di servizi è illecito?
Cass. 16/04/2021, n. 10158
L'appalto di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera è lecito purché il requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, previsto dall'art. 29, D.Lgs. n. 276 del 2003, costituisca un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, senza che l'appaltante, al di là del mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto, eserciti diretti interventi dispositivi e di controllo sui dipendenti dell'appaltatore. Viceversa, si deve ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo ed organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro.
Nessun commento:
Posta un commento