mercoledì 28 aprile 2021

 


Quali sono le conseguenze in caso di vizi procedurali del licenziamento collettivo?



Cass. 26/04/2021, n. 10992

In tema di licenziamento, nel caso di illegittimità del licenziamento collettivo, per la non corrispondenza al modello legale della comunicazione stabilita dall'art. 4, comma 9 della L. 23 luglio 1991 n. 223, che costituisce "violazione delle procedure", è applicabile la tutela indennitaria prestabilita dall'art. 4, comma 9 della L. 23 luglio 1991 n. 223, che costituisce dal novellato testo dell'art. 18, comma 7, terzo periodo della L. 20 maggio 1970 n. 300, quantificabile tra dodici e ventiquattro mensilità, previa dichiarazione di risoluzione del rapporto alla data del licenziamento. Il caso di inosservanza dei criteri di scelta, illegittimi per violazione di legge ovvero perché applicati in difformità dalle previsioni legali o collettive, comporta, invece, l'annullamento del licenziamento, con la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non superiore a dodici mensilità, a norma dell'art. 18, comma 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300.

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