Quali obblighi per l'autista ed il personale di scorta prevede il ccnl Logistica?
1. Nell’ambito del proprio orario di lavoro così come definito dal presente CCNL, il conducente, ad esclusione del riempimento e dello svuotamento del container, è tenuto all’effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il vei-colo da lui condotto.
Il datore di lavoro è tenuto a garantire l’adeguata formazione e l’osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei Dpi e delle adeguate attrez-zature necessarie.
Le modalità di esecuzione delle attività di cui sopra devono formare oggetto di verifica e confronto a livello azien-dale con le RSA/RSU, OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Fermo restando che i soggetti sindacali titolati alla verifica e al confronto sono le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, per le imprese aderenti alle associazioni datoriali dell’artigianato tali verifiche e confronti dovranno essere effettuati in sede aziendale oppure, in alternativa, presso gli enti bilaterali territoriali, con le modalità previste nel-la sezione artigiana del presente CCNL.
L’autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio, intese quali diverse movimentazioni della merce rispetto a quelle di cui al primo capoverso.
2. L’autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi im-putabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.
L’autista è tenuto alla corretta compilazione ed utilizzazione dei fogli di registrazione del tachigrafo ovvero della carta tachi-grafica.
L’autista è tenuto a custodire con diligenza le tessere ed altri strumenti di pagamento che riceve in consegna dal datore di lavoro rispondendo dell’eventuale smarrimento e/o dei danni diretti ed indiretti che dovessero derivare dalla negligente cu-stodia e/o dall’uso improprio. L’autista può utilizzare le tessere ed altri strumenti di pagamento esclusivamente per compiere spese ricollegabili all’attività lavorativa.
È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:
– la gravità della responsabilità del lavoratore;
– l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo re-stando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla RSA/RSU le condizioni dell'assicurazione.
Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della con-clusione dei contratti di secondo livello.
3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
4. Quando le due parti - azienda e lavoratore - siano d'accordo a produrre opposizione a provvedimento contravvenzionale, l'onere relativo - compreso quello dell'assistenza legale - è a carico dell'azienda.
5. A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario ed in caso contrario deve darne immedia-tamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
6. Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le stru-mentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
Norma transitoria CCNL Assologistica
La previsione di cui al comma 1 non trova applicazione agli autisti ex 5° livello provenienti dal CCNL Assologistica.
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