Quali obblighi di sicurezza gravano sulla committenza negli appalti?
Cass. 24/06/2020, n. 12465
In tema di sicurezza sul lavoro, il committente (datore di lavoro), che affida lavori all'interno della propria azienda ad imprese appaltatrici, ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle stesse imprese appaltatrici in relazione ai lavori affidati in appalto; di fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori (informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze). Gli stessi obblighi, discendenti dall'art. 2087 c.c. e dall'art. 7 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, sono posti parimenti a carico dell'appaltatore sub-committente, in quanto anch'egli responsabile di una scelta di per sé rischiosa secondo la legge (quella dell'ulteriore segmentazione dell'attività produttiva) che incide, elevandoli, sui rischi relativi al processo produttivo; tanto più quando mantenga sotto il proprio controllo un'area aziendale e metta a disposizione dei subappaltatori proprie macchine pericolose.
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