A quali condizioni l'utilizzatore risponde delle ritenute d'acconto dei lavoratori in caso di appalto illecito?
Cass. civ. Sez. V, 09/06/2020, n. 10966
In forza dell’art. 29, comma 3-bis del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, quando il contratto di appalto non si distingue dalla somministrazione di lavoro, l'utilizzatore delle prestazioni lavorative non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata e non è quindi gravato di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello della effettuazione delle ritenute d'acconto a norma dell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ma diviene datore di lavoro della manodopera utilizzata e tenuto all'adempimento di tali obblighi se ed in quanto il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l'azione costitutiva del rapporto di lavoro.
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