In caso d'infortunio in itinere è possibile cumulare per gli eredi con quelle percepite dall'assicurazione del danneggiante?
Cass. 27/05/2019, n. 14362
In tema di risarcimento dei danni da infortuni sul lavoro, la successione nel credito risarcitorio dell'assicurato/danneggiato attribuisce all'ente gestore dell'assicurazione sociale che abbia indennizzato la vittima, ovvero i suoi eredi, la titolarità della pretesa nei confronti dei distinti soggetti obbligati, al fine di ottenere il rimborso tanto dei ratei già versati, quanto del valore capitalizzato delle prestazioni future. Tale fenomeno successorio, esaminato dal punto di vista del danneggiato, impedisce a costui di cumulare, per lo stesso danno, la somma già riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, e di conseguire così due volte la riparazione del medesimo pregiudizio subìto. Ne consegue che, nell'ipotesi di incidente “in itinere” con morte del lavoratore, i familiari del lavoratore medesimo hanno diritto a percepire le somme liquidate dall'Inail senza che queste possano esser cumulate con quelle della RCA per evitare una duplicazione del risarcimento.
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