Chi può richiedere l'emersione del lavoro irregolare prevista dal DLT 16/07/2012, n. 109?
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 17/06/2019, n. 7794
L'avvio del procedimento di emersione del lavoro irregolare, di cui al D.lgs. n. 286 del 1998, spetta unicamente al datore di lavoro, il quale è dunque l'unico soggetto con il quale lo Sportello Unico intrattiene rapporti sia per la richiesta di integrazioni documentali, sia per ogni altro tipo di comunicazione, tra cui anche la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
In punto di diritto è sufficiente il richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "il procedimento di emersione ex art. 1-ter della L. n. 102 del 2009 è rimesso all'iniziativa del datore di lavoro, sicché, ove il predetto datore dimostri il suo disinteresse per il buon esito di tale procedimento, la P.A. si viene a trovare nell'impossibilità di concluderlo con un provvedimento finale favorevole all'emersione del lavoratore straniero" (Tar Puglia, Bari, sez. II, 18 novembre 2011, n. 1771; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817; Tar Toscana, II, n. 918/2011; Tar Lombardia, Brescia, n. 493/2011, Tar Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 giugno 2011, n. 536).
Depone in tal senso il comma 2 dell'art. 1-ter L. n. 102 del 2009 citato, che condiziona l'avvio del procedimento di emersione all'impulso del solo datore di lavoro, con l'esclusione di ogni potere di iniziativa in capo al lavoratore irregolare.
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