mercoledì 19 giugno 2019

In caso  di infortuni che valore hanno le tabelle Inail in merito alla prova dell'eziologia professionale?

Cass. Ord., 14/06/2019, n. 16048

In materia di malattia professionale, la inclusione nelle apposite tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965, sia della lavorazione che della malattia comporta l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L.. Detta regola deve essere temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che in tal caso la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. In presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, una origine professionale, tuttavia, la presunzione legale torna ad operare, sicché l'I.N.A.I.L. può solo dimostrare che la patologia anzidetta, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile alla esposizione a rischio, in quanto quest'ultima cessata da lungo tempo. (Nel caso concreto, il giudice del merito pur in presenza di esposizione del medico a radiazioni ionizzanti per oltre trent'anni, ha rigettato la domanda senza fornire adeguata motivazione sulla completa inefficacia causale di tale esposizione in relazione alla patologia tumorale sofferta dal medico.)

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