martedì 2 aprile 2019

La violazione dell'art. 7 della legge 604 del 1966 impone l'impugnazione del licenziamento per  potere essere fatta valere in giudizio ai fini delle indennità risarcitorie?


Cass. 28-03-2019, n. 8660

In realtà va considerato che, con l'omessa preventiva comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro dell'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo, il datore di lavoro è senz'altro incorso in una violazione procedurale rilevante ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6 (secondo cui: "Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2, comma 2, della procedura di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, o della procedura di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 7, si applica il regime di cui al comma 5, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi 4, 5 o 6").

Ed allora il lavoratore che abbia ricevuto, come nella specie, una comunicazione del licenziamento non preceduta dalla procedura obbligatoriamente prevista, ha una specifica tutela per la suddetta violazione ma, evidentemente, per far valere la stessa, deve impugnare il licenziamento nei termini ordinariamente previsti.

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