A chi spetta la prova della sussistenza di una cessione di un effettivo ramo di azienda?
Tribunale Padova, 01/04/2019
A fronte della contestazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza del ramo d'azienda trasferito, da intendersi come articolazione funzionalmente autonoma di un'unità economica organizzata, è onere delle convenute, cessionaria e cedente, provare il fatto del trasferimento, e cioè la consistenza e l'idoneità funzionale del ramo, in primo luogo mediante la produzione in giudizio dell'atto di cessione e degli allegati necessari a identificare gli elementi patrimoniali trasferiti; ciò in particolare al fine di verificare l'idoneità dello stesso a svolgere le attività commesse alla cessionaria dalla cedente, sulla base di un contratto di servizi coevo al trasferimento del ramo.
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