lunedì 8 aprile 2019

La malattia insorta in preavviso sospende il rapporto?

Cass. 03/04/2019, n. 9268


In tema di licenziamento, dall'applicazione del principio di sospensione del rapporto di lavoro in presenza di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, per il periodo previsto dalla legge o dal contratto collettivo, dagli usi o secondo equità, discende, in caso di licenziamento con preavviso, la sospensione sin dal momento della sua intimazione, dell'efficacia del licenziamento del lavoratore già in atto e la sospensione della decorrenza del periodo di preavviso in caso in cui detti eventi siano sopravvenuti. In particolare, la sospensione del termine di preavviso del licenziamento durante il decorso della malattia del lavoratore, con conseguente inefficacia del licenziamento fino alla cessazione della malattia stessa o dell'esaurimento del periodo di comporto, costituisce un effetto che deriva dalla legge e quindi si produce per il solo fatto della sussistenza dello stato morboso, indipendentemente dalla comunicazione di detto stato. Ne consegue che lo stato di gravidanza, insorto durante il periodo di preavviso, se pure non è causa di nullità del licenziamento, costituisce evento idoneo, ai sensi dell'art. 2110 c.c., a determinare la sospensione del periodo di preavviso.

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