Quando un pubblico dipendente può rifiutarsi di eseguire un ordine impartito?
Cass. 30/11/2018, n. 31086
Come si desume dalla norma - prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 3 del 1957 e dalla contrattazione collettiva di vari Comparti, che attribuisce al dipendente pubblico la facoltà di non eseguire un ordine, previa rimostranza a chi lo ha impartito, non sussiste un obbligo incondizionato del pubblico dipendente di eseguire le disposizioni, ivi incluse quelle derivanti da atti di organizzazione, impartite dai superiori o dagli organi sovraordinati, visto che il dovere di obbedienza incontra un limite nell'obiezione circa l'illegittimità dell'ordine ricevuto. Peraltro, deve trattarsi di un'obiezione ragionevole che si basi su una reale e oggettiva illegittimità dell'ordine e che può essere esternata e percepita anche soltanto dal destinatario dell'ordine medesimo, ma nel suo ruolo di “sentinella” e di collaboratore ad assicurare la legalità dell'Amministrazione, che gli deriva dall'art. 54, comma 2, Cost. e non per finalità, ragioni e percezioni meramente personali.
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