Quando ricorre l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 18 legge 300 del 1970?
Cass. 14/12/2018, n. 32500
In riferimento all'art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificato dalla legge n. 92 del 2012, si rileva come la valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nel quarto comma del citato art. 18 solo nell'ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle "altre ipotesi" in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali il quinto comma dell'art. 18 prevede la tutela indennitaria cd. forte. Il giudice deve, dunque, accertare non solo se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso, ma, nel caso in cui lo escluda, anche il grado di divergenza della condotta datoriale dal modello legale e contrattuale legittimante.
Nessun commento:
Posta un commento