venerdì 28 dicembre 2018


Quale procedimento deve seguire il magistrato nella valutazione della sussistenza della giusta causa di licenziamento?

Cass. 20/12/2018, n. 33027

Il giudice di merito investito della domanda con cui si chieda la invalidazione di un licenziamento disciplinare, accertata la sussistenza in punto di fatto dell'infrazione contestata, deve verificare che la stessa sia astrattamente sussumibile sotto la specie della giusta causa o del giustificato motivo di recesso; in caso di esito positivo di tale delibazione, deve poi apprezzare in concreto la gravita dell'addebito, essendo pur sempre necessario che esso rivesta il carattere di grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia e che la condotta del dipendente sia idonea a ledere irrimediabilmente la fiducia circa la futura correttezza dell'adempimento della prestazione dedotta in contratto, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore dipendente rispetto all'adempimento dei suoi obblighi. A tal fine il giudice deve tener conto di tutti i connotati oggetti e soggettivi del fatto, vale a dire del danno arrecato, dell'intensità del dolo o del grado della colpa, dei precedenti disciplinari, nonché di ogni altra circostanza tale da incidere in concreto sulla valutazione del livello di lesione del rapporto fiduciario tra le parti. (Nel caso concreto, essendosi la corte del merito attenuta ai suddetti principi, la sentenza gravata non merita censure sul punto.)

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