lunedì 30 aprile 2018

Quando è valido il patto  di conglobamento della retribuzione?


Cass. 23/01/2018, n. 1644 

Il patto di conglobamento nella retribuzione di corrispettivi ulteriormente dovuti al lavoratore subordinato per legge o per contratto (quali la tredicesima mensilità, il compenso per le ferie e per le festività) è valido solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo della sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto, senza tuttavia la necessità di una specificazione anche degli importi corrispondenti agli istituti conglobati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2011)

Nessun commento:

Posta un commento