Come si determinano i carichi di famiglia nei licenziamenti collettivi?
Cass. 23-09-2014, n. 19990
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c., in tema di apprezzamento di prove in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23 e alla L. n. 223 del 1991, art. 5, la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia disatteso la doglianza relativa al dedotto erroneo computo dei propri carichi di famiglia sulla base della sola dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, predetto art. 23, laddove, in base alla documentazione versata in atti, doveva ravvisarsi la sussistenza di una diversa situazione fattuale.
2.1 Il motivo è inammissibile, perchè richiede a questa Corte un non consentito riesame delle emergenze probatorie già considerate dai Giudici del merito nei termini diffusamente esposti nello storico di lite.
2.2 Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che la doglianza è altresì infondata, posto che, non richiedendosi al datore di lavoro l'espletamento di particolari indagini (che, del resto, non disponendo di poteri autoritativi, neppure gli sarebbero consentite), deve ritenersi del tutto rispondente ai criteri di correttezza e buona fede che la formazione della graduatoria avvenga, con criterio uniforme, sulla base delle informazioni fornite alla parte datoriale dagli stessi lavoratori, dovendosi presumere la rispondenza delle relative dichiarazioni alla rispettiva effettiva situazione familiare.
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