martedì 17 aprile 2018

La migliore efficienza gestionale e  produttiva può essere sufficiente per un licenziamento per giustificato motivo oggettivo?  


Cass.12/04/2018, n. 9127

La legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966, non rinviene nell'andamento economico negativo dell'azienda un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare ed il giudice accertare, tale da assurgere a requisito di legittimità intrinseco al recesso ai fini dell'integrazione della fattispecie astratta. A tal fine è, invero, sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa; tra le anzidette ragioni, in ogni caso, non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva, ovvero anche quelle dirette ad un incremento della redditività d'impresa, giacché la scelta imprenditoriale determinante la soppressione del posto di lavoro non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost. (Va nella specie cassata la gravata pronuncia nella parte in cui ha escluso la legittimità del licenziamento in conseguenza della omessa prova, da parte del datore di lavoro, della insorta esigenza di fare fronte a sfavorevoli situazioni economiche che imponevano la riduzione dei costi, nonostante l'effettività della soppressione della posizione organizzativa cui era addetto il lavoratore.)

Nessun commento:

Posta un commento