giovedì 14 settembre 2017

Quando l'impossibilità di ricevere la prestazione esonera il datore di lavoro dal pagare la retribuzione?


L'inutilizzabilità della prestazione lavorativa, per giustificare la sospensione della medesima con esonero dell'imprenditore dall'obbligo di corrispondere la retribuzione, deve essere radicale ed assoluta, non imputabile a fatto dell'imprenditore stesso, né prevedibile né evitabile, e quindi non riferibile assolutamente a carenza di programmazione, di previsione e di organizzazione oppure a mere difficoltà, pur persistenti, di mercato. Cass. civ. Sez. lavoro, 09/09/1988, n. 5116



Quando per uno sciopero (o per altra causa di forza maggiore) non imputabile al datore di lavoro, la prestazione del lavoratore che si presenta per fornire la propria opera non sia obiettivamente utilizzabile nel processo produttivo dell'azienda, si determina una impossibilità temporanea delle contrapposte obbligazioni che, finché dura l'impedimento, libera il lavoratore dall'obbligo della prestazione di opera ed il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere la retribuzione. Cass. civ., 27/07/1983, n. 5167



L'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa per causa di forza maggiore (costituita, nella specie, dall'occupazione dello stabilimento ad opera di terzi), il cui accertamento integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, esclude l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, non essendo in tale ipotesi configurabile una situazione di mora credendi dell'imprenditore, la quale implica che il creditore rifiuti la prestazione senza un motivo legittimo, e non potendo il cosiddetto rischio d'impresa essere esteso ad eventi non connessi all'attività aziendale e assolutamente non dominabili dall'imprenditore medesimo. Cass. civ., 04/12/1982, n. 6614

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