I termini di decadenza stabiliti dall'art. 6 della legge 604 del 1966 si applicano anche al licenziamento del dirigente?
In forza di Cass. civ. Sez. lavoro, 05/11/2015, n. 22627
"L'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n.183 del 2010, che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, cui deve seguire a pena di inefficacia il deposito del ricorso giurisdizionale nei successivi centottanta giorni, si applica, in forza del comma 2, del citato art. 32, senza che assuma rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore e, dunque, anche ai dirigenti, dovendosi individuare la "ratio" della disciplina introdotta dalla l. 183 del 2010 nell'esigenza di garantire la speditezza dei processi, attraverso l'introduzione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza con l'art. 111 Cost., operando un non irragionevole bilanciamento tra la necessità di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore. (Rigetta, App. Milano, 06/11/2014)
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