Quali sono le definizioni di retribuzione ed i divisori nel ccnl logistica?
Art. 61 – Retribuzione
1. La retribuzione globale mensile dei lavoratori è composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all’art. 45 del
CCNL 1.3.1991 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste
dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 38 del presente CCNL
(con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi
stessi);
6) eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come
da nota in calce;
7) eventuale indennità di mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) elemento distinto della retribuzione di cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori
in servizio alla data del 26 gennaio 2011
2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli artt.15, 28 e 62 e
qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso
spese si richiamano le norme dell'art. 62.
3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo la retribuzione
mensile per 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 168.
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente
ad un prospetto compilato a norma di legge.
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento,
decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato
di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore
avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di
licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi
della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione
non contestata.
Deroga
La retribuzione giornaliera dei lavoratori che, ai sensi della "deroga" in calce dell'art.9, non fruiscono
della settimana corta, si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26.
Nota
A decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di contingenza è stata conglobata nei minimi tabellari unitamente all’EDR
di euro 10,33 mensili.
Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito - con CCNL
12.11.1983 - nelle seguenti misure:
Livello Euro
Quadri (ex 1° Super) 21,24
1° 21,24
2° 19,23
3° Super 17,84
3° 17,52
4° 16,95
5° 16,70
6° 16,45
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