In un’azienda con meno di 15 dipendenti, quando il
lavoratore illegittimamente licenziato può essere reintegrato e non ricevere la
sola indennità risarcitoria?
L’art. 18 comma 1 della legge 300 del 1970 stabilisce che il
diritto alla reintegra sul posto di lavoro si applica al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, (anche
con meno di 15 dipendenti per stabilimento/comune o 5 se agricole o 60 a livello nazionale) nel
caso di:
-
licenziamento orale
-
licenziamento discriminatorio ai sensi dell’art. 3
della legge 108 del 1990
-
licenziamento intimato in concomitanza di matrimonio ex
art. 35 D.lgs 198 del 2006
-
licenziamento in violazione dei divieti di cui all'articolo 54, commi 1, 6,
7 e 9, del testo
unico delle disposizioni
legislative in materia
di tutela e
sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001
-
licenziamento riconducibile ad altri casi di nullità
previsti dalla legge
-
licenziamento determinato da un motivo illecito
determinante ai sensi dell’art. 1345 cc
Dal 2015 per gli assunti con contratto a tutele crescenti
l’art.1 prevede sostanzialmente le medesime ipotesi, stabilendo all’art. 1
dello schema di decreto
legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183:
“Il giudice, con la pronuncia con la quale
dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero
riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge,
ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente
addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si
intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta
giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto
l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al
presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace
perché intimato in forma orale”.
Negli altri casi di illegittimità del licenziamento vale:
per gli assunti sino al 2015:
l’art. 8 della legge 604 del
1966: secondo cui: “il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di
lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno
versandogli un'indennità di importo compreso fra un minimo di 2,5 ed un massimo
di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al
numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di
servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle
parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a
10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni
e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai
venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici
prestatori di lavoro”
dal 2015:
l’art. 9 dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo
indeterminato a tutele
crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui
all’articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si
applica l’articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell’importo
previsti dall'articolo 3, comma 1, dall’articolo 4, comma 1 e dall’articolo 6,
comma 1, è dimezzato e non
può in ogni caso superare il limite di sei mensilità.
ovvero
Art. 3 comma 1: “Salvo
quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta
accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato
motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il
giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a
contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non
inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.
Art. 4 – “Vizi formali e procedurali. Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia
intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2,
comma 2, della legge n. 604 del 1966 o della procedura di cui all’articolo 7
della legge n. 300 del 1970, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro
alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di
un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a
una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di
servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità,
a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la
sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli
articoli 2 e 3 del presente decreto”.
Art. 6 comma 1 “In caso di licenziamento dei lavoratori di cui
all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità
per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista
dalla legge, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di
impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui
all’articolo 2113, comma 4, cod. civ., e all’articolo 82, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un importo che non costituisce reddito
imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è
assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità
dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante
consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in
tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data
del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche
qualora il lavoratore l’abbia già proposta”.
Nessun commento:
Posta un commento