domenica 25 gennaio 2015

Gli interessi  devono essere calcolati sulla retribuzione lorda o netta?

“La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza”. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/04/2001, n. 5363

"La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Infatti le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza." Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/1996, n. 4534


"La sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni deve determinare le somme dovute al lordo delle ritenute fiscali, ma in sede di adempimento il datore di lavoro, sostituto d'imposta deve operare le ritenute fiscali sia sul capitale, sia sulla rivalutazione monetaria, sia sugli interessi." Pret. Firenze, 25/03/1986 Banca Toscana C. Del Puglia in Toscana Lavoro Giur., 1986, 182

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