Gli interessi devono essere calcolati sulla
retribuzione lorda o netta?
“La rivalutazione monetaria e gli
interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta
al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le
prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento
successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive
e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di
cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola
retribuzione corrisposta alla scadenza”. Cass. civ., Sez. lavoro,
10/04/2001, n. 5363
"La rivalutazione monetaria e gli
interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta
al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive. Infatti le prime
attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento
successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze
retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del
giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione
alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza." Cass. civ., Sez. lavoro,
16/05/1996, n. 4534
"La sentenza di condanna al
pagamento delle retribuzioni deve determinare le somme dovute al lordo delle
ritenute fiscali, ma in sede di adempimento il datore di lavoro, sostituto
d'imposta deve operare le ritenute fiscali sia sul capitale, sia sulla rivalutazione
monetaria, sia sugli interessi." Pret. Firenze, 25/03/1986 Banca Toscana
C. Del Puglia in Toscana Lavoro Giur., 1986, 182
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