sabato 8 marzo 2025

 Che cosa ompone l'art. 2087 cc?

Cass. 02/03/2025, n. 5495

In materia di tutela della salute del lavoratore, l'art. 2087 c.c. non delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Gli obblighi del datore di lavoro, oltre a dover essere rapportati alle concrete possibilità della tecnica e dell'esperienza, vanno parametrati alle specificità del lavoro e alla natura dell'ambiente e dei luoghi in cui il lavoro si svolge. La responsabilità ex art. 2087 c.c. scatta solo quando il datore di lavoro, con comportamenti specifici ed anomali, determina un aggravamento del rischio collegato alla natura dell'attività lavorativa

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