lunedì 22 gennaio 2024

 Cosa occorre fare dopo la redazione del documentazione di valutazione rischi per non incorrere in responsabolità penale?




Cass. Pen. 12/12/2023, n. 1437




In tema di prevenzione degli infortuni, la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi nei quali sia stata effettuata, esige poi l'adozione delle relative misure di prevenzione e, in ogni caso, non esclude la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione. Peraltro, gli obblighi di formazione e informazione posti a carico del datore di lavoro dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. n. 81 del 2008 prescindono dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore e sono funzionali proprio a fronteggiare l'eventuale condotta negligente, imprudente o imperita di quest'ultimo.

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