La richiesta a mezzo mail ordinaria attesta la prova di avvenuta ricezione?
Cass. 22/12/2023, n. 35922
In tema di licenziamento, la richiesta di audizione inviata dal lavoratore con il sistema di posta elettronica ordinaria è priva delle caratteristiche che consentono di attestare con certezza l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del datore di lavoro destinatario, risultando insufficiente l'avvenuta dimostrazione dell'invio della richiesta medesima; dal che, in siffatta evenienza ed in assenza di diversa ed idonea dimostrazione, discende l'insussistenza del vizio di violazione dell'art. 7 St. lav. e dell'art. 1335 c.c.
Nessun commento:
Posta un commento