Quando non opera il divieto di licenziamento ex art. 54 dlgs 151 del 2001?
Cass. 19/12/2023, n. 35527
In materia di licenziamento, la disposizione di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 151 del 2001, il quale prevede limiti precisi e circoscritti per la deroga al generale divieto di licenziamento della lavoratrice madre dall'inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno di età del bambino, in considerazione del fatto che l'estinzione del rapporto si presenta come evento straordinario o necessitato, non può essere interpretata in senso estensivo ed applicata in via analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale. Per la non applicabilità del divieto devono, dunque, sempre ricorrere due condizioni, cioè che il datore di lavoro sia una azienda e che vi sia cessazione dell'attività, la cui prova incombe sul datore di lavoro.
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