La violazione dei criteri scelta che conseguenze ha sul licenziamento effettuato in una procedura ex art. 5 l. 223 del 1991?
Tribunale Napoli, Sez. lavoro, Sentenza, 29/06/2023, n. 4392
In caso di licenziamento collettivo dichiarato illegittimo per inosservanza dei criteri di scelta ex art. 5 della L. 23 luglio 1991 n. 223, si applica la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 18, comma 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300 e, pertanto, annullando il licenziamento, dovrà ordinarsi la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la condanna il datore di lavoro al pagamento del risarcimento del danno corrispondente ad una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, non superiore a dodici mensilità oltreché al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo fino alla reintegrazione.
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