Il licenziamento per superamento del comporto di lavoratore disabile per malattie riferibili al proprio stato handicap può costituire discriminazione indiretta?
Cass. 27/11/2023, n. 3716
Mentre nel caso di discriminazione diretta è la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparità di trattamento, nel caso di discriminazione indiretta la disparità vietata è l'effetto di un atto, di un patto, di una disposizione o di una prassi in sé legittima. Di un comportamento che è corretto in astratto e che, in quanto destinato a produrre i suoi effetti nei confronti di un soggetto con particolari caratteristiche, quale un portatore di handicap, determina invece una situazione di disparità che l'ordinamento sanziona. È, pertanto, illegittima la sentenza che abbia respinto la domanda di accertamento della discriminazione indiretta, avanzata dal lavoratore – portatore di handicap – licenziato per superamento del periodo di comporto, sul rilievo che il datore andava esente da responsabilità avendo applicato una disposizione generale del CCNL, valevole per tutti. Ciò in quanto l'accertamento della discriminazione indiretta prescinde da profili di colpa del datore di lavoro, andando a colpire gli effetti distorti, determinati da previsioni di carattere generale apparentemente neutre, di per sé legittime, sui lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui alla disposizione di legge, ponendoli in una situazione di particolare svantaggio rispetto agli altri che non versano in quella stessa condizione.
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