Su chi grava l'onere della prova del licenziamento ritorsivo?
Trib. Milano Sez. Lavoro 17/08/2023, n. 2650
L'onere della prova, circa l'esistenza di un motivo ritorsivo di licenziamento, quale unico determinante la volontà negoziale, grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio. Trattasi peraltro di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza 1) del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o 2) di alcun motivo ragionevole.
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