Come devono essere svolti i controlli difensivi?
Cass. 11/10/2023, n. 28378
Nel caso dei cc.dd. controlli difensivi, svolti a mezzo di impianti tecnologici, va esclusa l'applicabilità dell'art. 4 L. n. 300 del 1970 qualora siano finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all'insorgere del sospetto. L'indicazione del nominativo dei soggetti che in concreto hanno eseguito le indagini, se non riconducibili alla società di investigazione che ha ricevuto l'incarico, è un requisito di validità e di liceità di tali indagini e di utilizzabilità del relativo esito, pur se demandate a soggetto all'uopo dotato delle necessarie autorizzazioni amministrative. L'eventuale mancanza di tale indicazione inficia il mandato e comporta, di conseguenza, l'inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 11, co. 2, D.Lgs. n. 196 del 2003, dei dati raccolti da soggetti non legittimati a farlo.
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