Quando sorge l'obbligo di iscriversi alla gestione separata INPS?
Cass. 01/09/2023, n. 25598
Dalla lettura del combinato disposto dell'art. 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995, per come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in L. 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. 44 del D.L. n. 269 del 2003, conv. con modif. in L. n. 326 del 2003, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione Separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento. La produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità. Dunque la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata.
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