L'azione di rivalsa dell'Inail contro il datore di lavoro impone la chiamata in giudizio degli incaricati alla sicurezza le cui omissioni hanno concorso a causare l'infortunio?
Cass 20/09/2023, n. 26910
Si è infatti chiarito (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2154 del 16/03/1990 (Rv. 465966 - 01) che l'azione dell'I.N.A.I.L. - a norma del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 - nei confronti del datore di lavoro per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate all'infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dello stesso datore di lavoro, ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., in quanto l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dello adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati e salva restando, d'altra parte, la facoltà del giudice (ove il caso concreto ne suggerisca l'opportunità) di ordinare l'intervento del terzo cui ritenga comune la causa;
Nessun commento:
Posta un commento